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Codice di procedura penale

Art. 609 c.p.p.

Cognizione della corte di cassazione

Testo dell'articolo

1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti. 2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.

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