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Codice di procedura penale

Art. 742 c.p.p.

Poteri del Ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero

Testo dell'articolo

1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, ((il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico ministero competente, chiede)) l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo stato estero ((, sempre che non contrasti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato)) . 2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale. 3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile.

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