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Codice di procedura penale

Art. 744 c.p.p.

Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero

Testo dell'articolo

1. In nessun caso il ((Ministro della giustizia)) può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

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