Testo della norma
Comma 1: Cura della Persona
Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.
Comma 2: Doveri
Il tutore è tenuto a procedere con la diligenza del buon padre di famiglia.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 357 c.c. enuncia in forma sintetica ma esaustiva il contenuto dell'ufficio tutoriale: il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra il patrimonio. Tre funzioni distinte — cura personale, rappresentanza, amministrazione — che si integrano nell'esercizio unitario della tutela.
Contenuto
Il tutore ha la cura della persona del minore: provvede alla sua educazione, istruzione, mantenimento e assistenza sanitaria, adottando le decisioni quotidiane necessarie al suo benessere. Rappresenta il minore in tutti gli atti civili: è suo rappresentante legale nei contratti, nelle azioni giudiziarie e in qualsiasi altro atto giuridico, con alcune eccezioni che richiedono speciale autorizzazione. Amministra il patrimonio del minore: gestisce i beni, riscuote i crediti, paga i debiti, conserva e valorizza il patrimonio, con i limiti derivanti dall'obbligo di autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione (artt. 374-375 c.c.).
Profili applicativi
La duplice funzione di rappresentanza e cura distingue la tutela del minore dall'amministrazione di sostegno (art. 404 ss. c.c.), che invece tende a preservare l'autonomia del beneficiario nel maggior numero possibile di atti. Il tutore deve tenere un inventario del patrimonio del minore e presentare un rendiconto annuale al giudice tutelare; alla cessazione della tutela, deve presentare il rendiconto finale. Per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione il tutore necessita di autorizzazione preventiva del giudice tutelare (atti mobiliari, art. 374 c.c.) o del tribunale (atti immobiliari, art. 375 c.c.).
In sintesi
L'art. 357 c.c. sintetizza le tre funzioni del tutore: cura della persona del minore, rappresentanza legale in tutti gli atti civili e amministrazione del patrimonio, soggette ai controlli del giudice tutelare e del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione.