Art. 358 C.C. – Poteri del giudice tutelare circa l’educazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Poteri Istruttori

Il Giudice Tutelare può dare le disposizioni che ritiene più convenienti per l’educazione e l’istruzione del minore.

Comma 2: Poteri Coercitivi

Se il tutore non adempie alle disposizioni date o non le osserva, il Giudice Tutelare lo ammonisce e, se l’inadempimento continua, può disporne la sostituzione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Attribuisce al giudice tutelare un ruolo attivo non solo sul piano patrimoniale, ma anche su quello della crescita personale del minore.

Contenuto

Il giudice tutelare vigila sulla condotta del tutore in relazione all'educazione e all'istruzione del minore e può impartire, nell'interesse di quest'ultimo, le istruzioni che ritiene opportune riguardo a tali aspetti della sua crescita.

Profili applicativi

Si tratta di un potere complementare rispetto al controllo sull'amministrazione dei beni: il giudice tutelare non si limita a verificare la corretta gestione patrimoniale, ma può intervenire anche sulle scelte relative alla vita quotidiana e formativa del minore.

In sintesi

Il giudice tutelare vigila anche sull'educazione e sull'istruzione impartite dal tutore al minore, potendo dare indicazioni al riguardo.