Art. 359 C.C. – Autorizzazione del giudice tutelare

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Atti di Straordinaria Amministrazione (Esempi)

Il tutore non può compiere, senza l’autorizzazione del Giudice Tutelare, gli atti di straordinaria amministrazione non compresi nell’Art. 374 C.C. (che richiedono l’autorizzazione del Tribunale), tra cui:
1. Acquistare beni (eccetto mobili necessari per l’economia domestica).
2. Accettare donazioni, eredità e legati (eccetto quelle di modico valore o con oneri irrisori).
3. Stipulare contratti di locazione di immobili per una durata superiore a nove anni.
4. Promuovere giudizi (salvo che si tratti di ricorsi possessori o di denunzia di nuova opera o danno temuto).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Principio generale che sottopone al controllo preventivo del giudice tutelare gli atti di maggior rilievo compiuti dal tutore per conto del minore.

Contenuto

Per determinati atti di amministrazione, individuati specificamente dalla legge, il tutore deve munirsi della preventiva autorizzazione del giudice tutelare: senza tale autorizzazione l'atto non può essere validamente compiuto nell'interesse del minore.

Profili applicativi

Il meccanismo dell'autorizzazione preventiva serve a evitare che scelte particolarmente delicate per il patrimonio del minore vengano assunte dal solo tutore, sottoponendole invece a una verifica indipendente da parte dell'autorità giudiziaria.

In sintesi

Gli atti di amministrazione più rilevanti richiedono la preventiva autorizzazione del giudice tutelare per essere validamente compiuti.