Art. 362 C.C. – Divieto di diventare cessionari di ragioni o crediti

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Divieto di Cessione

Il tutore non può rendersi cessionario di crediti o ragioni a favore del minore, né ricevere a titolo di donazione o legato alcun bene dal minore, se non dopo l’approvazione del conto finale della tutela (Art. 379 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Completa il sistema dei divieti posti a tutela dell'imparzialità del tutore, estendendolo ai rapporti di credito.

Contenuto

Il tutore non può rendersi cessionario di ragioni o crediti che terzi vantano nei confronti del minore, evitando così di sostituirsi ai creditori originari in una posizione che potrebbe entrare in conflitto con l'interesse del minore stesso.

Profili applicativi

Il divieto previene situazioni in cui il tutore, acquisendo un credito verso il proprio assistito, si troverebbe a dover agire contemporaneamente come amministratore del patrimonio del minore e come creditore dello stesso.

In sintesi

Il tutore non può acquisire crediti o ragioni vantate da terzi nei confronti del minore.