Testo della norma
Comma 1: Divieto di Cessione
Il tutore non può rendersi cessionario di crediti o ragioni a favore del minore, né ricevere a titolo di donazione o legato alcun bene dal minore, se non dopo l’approvazione del conto finale della tutela (Art. 379 C.C.).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Completa il sistema dei divieti posti a tutela dell'imparzialità del tutore, estendendolo ai rapporti di credito.
Contenuto
Il tutore non può rendersi cessionario di ragioni o crediti che terzi vantano nei confronti del minore, evitando così di sostituirsi ai creditori originari in una posizione che potrebbe entrare in conflitto con l'interesse del minore stesso.
Profili applicativi
Il divieto previene situazioni in cui il tutore, acquisendo un credito verso il proprio assistito, si troverebbe a dover agire contemporaneamente come amministratore del patrimonio del minore e come creditore dello stesso.
In sintesi
Il tutore non può acquisire crediti o ragioni vantate da terzi nei confronti del minore.