Testo della norma
Comma 1: Obbligo di Garanzia
Il Giudice Tutelare, qualora lo ritenga opportuno, può imporre al tutore l’obbligo di prestare idonea garanzia (cauzione) per l’adempimento diligente dei suoi doveri.
Comma 2: Esonero
La garanzia è prestata in forma di ipoteca legale o pegno e il Giudice Tutelare può esonerare il tutore dall’obbligo in presenza di beni di scarso valore o in altri casi specifici.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Strumento di rafforzamento della tutela patrimoniale del minore, ulteriore rispetto ai controlli ordinari sull'amministrazione.
Contenuto
Il giudice tutelare può richiedere al tutore la prestazione di una garanzia, calibrata sull'entità del patrimonio da amministrare e sulle circostanze del caso concreto, a tutela della corretta gestione dei beni del minore.
Profili applicativi
La garanzia opera come deterrente rispetto a condotte scorrette e, in caso di danno arrecato al patrimonio del minore, costituisce uno strumento concreto per assicurarne il ristoro.
In sintesi
Il giudice tutelare può imporre al tutore la prestazione di una garanzia proporzionata al patrimonio amministrato.