Art. 395 C.C. – Minore autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Piena Capacità per l’Impresa

Il minore emancipato che è autorizzato all’esercizio di una impresa commerciale può compiere, anche se in assenza del curatore, tutti gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa.

Comma 2: Autorizzazione

L’autorizzazione è concessa dal Tribunale, su parere del giudice tutelare, dopo aver sentito il curatore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Consente al minore emancipato di ampliare la propria capacità di agire quando svolge un'attività imprenditoriale autorizzata.

Contenuto

Il minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale acquista, per gli atti relativi a tale impresa, piena capacità di agire, senza necessità dell'assistenza del curatore anche per gli atti che, al di fuori dell'attività d'impresa, sarebbero considerati di straordinaria amministrazione.

Profili applicativi

La norma riconosce che la gestione di un'impresa richiede rapidità e autonomia decisionale incompatibili con il controllo sistematico del curatore; l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa produce quindi un ampliamento significativo, anche se circoscritto, della capacità del minore emancipato.

In sintesi

Il minore emancipato autorizzato a esercitare un'impresa commerciale agisce con piena autonomia per gli atti relativi a quell'attività.