Testo della norma
Comma 1: Necessità di Assistenza
Per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, l’emancipato deve essere assistito dal curatore.
Comma 2: Assenza del Curatore
Se il curatore è il coniuge e questi sia impossibilitato a prestare assistenza (o sia in conflitto di interessi), si applicano le norme sulla tutela e viene nominato un curatore speciale.
Comma 3: Autorizzazioni Giudiziali
L’autorizzazione giudiziale richiesta per gli atti di straordinaria amministrazione (Art. 374, 375 C.C.) deve essere chiesta dal curatore e concessa dal Giudice Tutelare (o Tribunale, a seconda dell’atto).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Individua in concreto i limiti della capacità di agire del minore emancipato, distinguendo tra amministrazione ordinaria e straordinaria.
Contenuto
Il minore emancipato non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione — quali alienazioni immobiliari, accettazioni o rinunce di eredità, transazioni, contrazione di mutui — senza l'assistenza del curatore e, per gli atti più rilevanti, senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
Profili applicativi
La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione riproduce, per il minore emancipato, il medesimo criterio già visto per il tutore: gli atti di gestione corrente restano nella piena disponibilità del soggetto, mentre quelli suscettibili di incidere in modo più profondo sul patrimonio richiedono un controllo aggiuntivo.
In sintesi
Per gli atti di straordinaria amministrazione il minore emancipato necessita dell'assistenza del curatore e, nei casi più rilevanti, dell'autorizzazione giudiziale.