Art. 393 C.C. – Atti di straordinaria amministrazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Necessità di Assistenza

Per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, l’emancipato deve essere assistito dal curatore.

Comma 2: Assenza del Curatore

Se il curatore è il coniuge e questi sia impossibilitato a prestare assistenza (o sia in conflitto di interessi), si applicano le norme sulla tutela e viene nominato un curatore speciale.

Comma 3: Autorizzazioni Giudiziali

L’autorizzazione giudiziale richiesta per gli atti di straordinaria amministrazione (Art. 374, 375 C.C.) deve essere chiesta dal curatore e concessa dal Giudice Tutelare (o Tribunale, a seconda dell’atto).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua in concreto i limiti della capacità di agire del minore emancipato, distinguendo tra amministrazione ordinaria e straordinaria.

Contenuto

Il minore emancipato non può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione — quali alienazioni immobiliari, accettazioni o rinunce di eredità, transazioni, contrazione di mutui — senza l'assistenza del curatore e, per gli atti più rilevanti, senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Profili applicativi

La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione riproduce, per il minore emancipato, il medesimo criterio già visto per il tutore: gli atti di gestione corrente restano nella piena disponibilità del soggetto, mentre quelli suscettibili di incidere in modo più profondo sul patrimonio richiedono un controllo aggiuntivo.

In sintesi

Per gli atti di straordinaria amministrazione il minore emancipato necessita dell'assistenza del curatore e, nei casi più rilevanti, dell'autorizzazione giudiziale.