Art. 390 C.C. – Minore ammesso a contrarre matrimonio

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Acquisto della Capacità Parziale

Il minore che è ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84, terzo comma, è di diritto emancipato col matrimonio.

Comma 2: Status di Emancipato

L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione.

Comma 3: Atti di Straordinaria Amministrazione

Per gli atti di straordinaria amministrazione, l’emancipato deve essere assistito da un curatore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina una delle situazioni che, storicamente, consentivano al minore di uscire anticipatamente dalla condizione di soggezione alla tutela o alla responsabilità genitoriale.

Contenuto

Il minore ammesso, nei casi eccezionali previsti dalla legge e con provvedimento dell'autorità giudiziaria, a contrarre matrimonio, acquista per effetto del matrimonio stesso la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, restando invece soggetto, per gli atti di straordinaria amministrazione, all'assistenza di un curatore secondo le regole dell'emancipazione.

Profili applicativi

Si tratta di un'ipotesi residuale, oggi circondata da condizioni particolarmente rigorose: il matrimonio del minore, quando autorizzato, produce un effetto di parziale anticipazione della capacità di agire, assimilabile a quello dell'emancipazione.

In sintesi

Il minore ammesso a contrarre matrimonio acquista una capacità di agire parziale, assimilata a quella dell'emancipato, con l'assistenza di un curatore per gli atti più rilevanti.