Art. 379 C.C. – Conto finale

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Obbligo di Riconsegna e Resoconto

Quando la tutela cessa (es. per il raggiungimento della maggiore età del minore), il tutore deve rendere il conto finale della sua amministrazione.

Comma 2: Procedura

Il conto deve essere presentato al Giudice Tutelare entro due mesi dalla cessazione. Il Giudice Tutelare lo esamina e lo trasmette al Tribunale per l’approvazione, che viene concessa dopo aver sentito il neo-maggiorenne.

Comma 3: Riconsegna dei Beni

Il tutore deve immediatamente riconsegnare i beni al minore o a chi subentra nell’amministrazione, una volta approvato il conto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Norma centrale nella fase di chiusura della tutela, che impone la rendicontazione dell'intera gestione patrimoniale.

Contenuto

Al termine della tutela, il tutore deve rendere il conto finale della propria gestione al minore divenuto maggiorenne, o a chi gli succede nell'amministrazione, illustrando in modo dettagliato le entrate, le uscite e la consistenza del patrimonio residuo.

Profili applicativi

Il conto finale consente al minore, ormai in grado di tutelare da sé i propri interessi, di verificare la correttezza dell'intera gestione svolta dal tutore e di far valere, se necessario, eventuali responsabilità per irregolarità riscontrate.

In sintesi

Concluso l'incarico, il tutore deve rendere un conto dettagliato della gestione al minore divenuto maggiorenne o a chi lo sostituisce.