Art. 381 C.C. – Inosservanza delle disposizioni del Giudice Tutelare

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Responsabilità del Tutore

Il tutore è responsabile di tutti i danni causati al minore per effetto della sua negligenza, del mancato rispetto delle istruzioni date dal Giudice Tutelare (Art. 358 C.C.), o per aver compiuto atti non autorizzati.

Comma 2: Responsabilità del Protutore

Il protutore è solidalmente responsabile con il tutore se non ha adempiuto all’obbligo di sorveglianza e denuncia (Art. 360 C.C.), qualora il danno si sarebbe potuto evitare con la sua azione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Presidio generale a garanzia dell'effettività dei controlli esercitati dal giudice tutelare sull'intera gestione della tutela.

Contenuto

Il tutore che non osserva le disposizioni impartite dal giudice tutelare può essere rimosso dall'ufficio, oltre a rispondere degli eventuali danni causati al minore a causa dell'inosservanza.

Profili applicativi

La norma completa il quadro dei poteri di vigilanza del giudice tutelare: le sue disposizioni non hanno un valore meramente indicativo, ma vincolano il tutore, la cui inosservanza può comportare conseguenze sia sul piano dell'ufficio ricoperto sia su quello risarcitorio.

In sintesi

L'inosservanza delle disposizioni del giudice tutelare può portare alla rimozione del tutore e a una sua responsabilità per i danni causati al minore.