Testo della norma
Comma 1: Sanzione per Ritardo
In caso di ritardo nella presentazione del conto finale (oltre i due mesi stabiliti dall’Art. 379 C.C.), il tutore è tenuto al pagamento degli interessi legali sulle somme che deve al minore, a partire dalla scadenza del termine.
Comma 2: Provvedimenti del GT
Il Giudice Tutelare può prolungare il termine per la presentazione del conto, in presenza di gravi e giustificati motivi.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Responsabilizza il tutore anche nella fase finale della tutela, sanzionando i ritardi nella rendicontazione.
Contenuto
Il tutore che ritarda senza giustificato motivo nel rendere il conto finale della gestione risponde, nei confronti del minore, degli interessi legali sulle somme dovute e degli eventuali ulteriori danni causati dal ritardo.
Profili applicativi
La norma incentiva la tempestività della rendicontazione finale, evitando che il minore, appena raggiunta la maggiore età, debba attendere a lungo prima di conoscere con esattezza la situazione del proprio patrimonio.
In sintesi
Il ritardo ingiustificato nel rendere il conto finale espone il tutore a rispondere di interessi e danni verso il minore.