Art. 396 C.C. – Estinzione della curatela

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Cause di Estinzione

La curatela del minore emancipato cessa di diritto al raggiungimento della maggiore età da parte dell’emancipato.

Comma 2: Casi Particolari

Se l’emancipazione è stata concessa in via eccezionale (Art. 84 C.C.) e il matrimonio non è stato contratto, la curatela cessa quando viene meno la causa che l’ha determinata (es. revoca dell’autorizzazione al matrimonio).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua le cause che pongono fine alla curatela del minore emancipato.

Contenuto

La curatela dell'emancipato si estingue con il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, momento a partire dal quale egli acquista piena capacità di agire e non necessita più dell'assistenza del curatore.

Profili applicativi

Con l'estinzione della curatela vengono meno anche i limiti alla capacità di agire propri della condizione di emancipato: il neomaggiorenne può da quel momento compiere autonomamente qualsiasi atto relativo al proprio patrimonio.

In sintesi

La curatela del minore emancipato cessa al compimento della maggiore età.