Art. 394 C.C. – Impugnazione degli atti compiuti senza assistenza

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Atti di Ordinaria Amministrazione

Gli atti di ordinaria amministrazione compiuti dall’emancipato senza l’assistenza del curatore sono validi.

Comma 2: Atti di Straordinaria Amministrazione

Gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione (Art. 393 C.C.) compiuti dall’emancipato senza l’assistenza del curatore possono essere annullati su istanza dell’emancipato, dei suoi eredi o aventi causa.

Comma 3: Prescrizione

L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l’emancipato ha raggiunto la maggiore età.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Sanziona con l'invalidità gli atti compiuti dal minore emancipato senza il necessario coinvolgimento del curatore.

Contenuto

Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal minore emancipato senza l'assistenza del curatore, quando questa era richiesta, possono essere impugnati nell'interesse del minore stesso, secondo le regole generali sull'annullabilità degli atti compiuti dagli incapaci.

Profili applicativi

Il rimedio dell'impugnazione tutela il minore emancipato rispetto a scelte particolarmente rilevanti assunte senza il controllo previsto dalla legge, senza tuttavia travolgere automaticamente l'intera capacità di agire riconosciutagli per gli atti ordinari.

In sintesi

Gli atti straordinari compiuti dal minore emancipato senza l'assistenza dovuta del curatore possono essere impugnati.