Art. 421 C.C. – Pubblicità del decreto e della sentenza

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Pubblicità per la Tutela dei Terzi

La sentenza di interdizione o di inabilitazione (e il decreto di nomina del tutore/curatore provvisorio) devono essere immediatamente annotati a margine dell’atto di nascita.

Comma 2: Forma della Pubblicità

Il decreto di nomina provvisoria e la sentenza definitiva devono essere comunicati all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione.

Comma 3: Pubblicità della Revoca

Anche la sentenza di revoca dell’interdizione o inabilitazione è soggetta alle medesime forme di pubblicità.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Assicura che la limitazione della capacità di agire sia conoscibile dai terzi che entrano in rapporto con la persona interessata.

Contenuto

Il decreto che nomina il tutore o il curatore provvisorio nel corso del giudizio, così come la sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, devono essere annotati nei registri dello stato civile.

Profili applicativi

La pubblicità anagrafica tutela l'affidamento dei terzi nei rapporti giuridici ed economici con la persona interdetta o inabilitata, consentendo di verificare la sua condizione prima di concludere atti negoziali con essa.

In sintesi

I provvedimenti di interdizione e inabilitazione devono essere resi pubblici tramite annotazione nei registri dello stato civile.