Art. 426 C.C. – Matrimonio dell’inabilitato

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Autorizzazione Giudiziale

L’inabilitato può contrarre matrimonio solo con l’autorizzazione del giudice tutelare, che la concede su parere del curatore, dopo avere ascoltato l’inabilitato stesso.

Comma 2: Presupposti per l’Autorizzazione

Il giudice tutelare nega l’autorizzazione quando il matrimonio può arrecare grave pregiudizio morale o materiale all’inabilitato.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Riconosce all'inabilitato una piena autonomia per un atto personalissimo, nonostante la limitazione della sua capacità patrimoniale.

Contenuto

L'inabilitato può contrarre matrimonio senza necessità dell'assistenza del curatore, trattandosi di una scelta strettamente personale che rimane nella sua piena disponibilità nonostante la limitazione della capacità di agire per gli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione.

Profili applicativi

La norma riflette la distinzione tra capacità di agire in ambito patrimoniale e libertà di autodeterminazione nelle scelte personalissime: l'inabilitazione incide sulla prima, ma non intacca la seconda.

In sintesi

L'inabilitato può sposarsi liberamente, senza bisogno dell'assistenza del curatore.