Testo della norma
Comma 1: Atti dell’Interdetto (Prima della Sentenza)
Gli atti compiuti dall’interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio o dopo la notifica del ricorso per interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto o dei suoi eredi o aventi causa.
Comma 2: Atti dell’Interdetto (Dopo la Sentenza)
Sono sempre annullabili tutti gli atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza definitiva.
Comma 3: Atti dell’Inabilitato
Gli atti compiuti dall’inabilitato senza l’osservanza delle formalità prescritte (ossia atti di straordinaria amministrazione senza l’assistenza del curatore) possono essere annullati alle stesse condizioni del Comma 1.
Comma 4: Atti Anteriori (Incapacità Naturale)
Possono essere annullati gli atti compiuti dall’interdicendo o inabilitando anteriormente alla nomina del tutore/curatore provvisorio o alla sentenza, solo se sussiste l’incapacità naturale (Art. 428 C.C.).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Sanziona con l'annullabilità gli atti compiuti in violazione delle regole sulla capacità di interdetto e inabilitato.
Contenuto
Gli atti compiuti dall'interdetto, in quanto privo di capacità di agire, sono annullabili su istanza del tutore, dello stesso interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore sono parimenti annullabili, con la medesima legittimazione ad agire.
Profili applicativi
Il rimedio dell'annullabilità, e non della nullità, riflette la finalità protettiva della norma: l'invalidità può essere fatta valere solo nell'interesse della persona protetta, non da chiunque vi abbia interesse.
In sintesi
Gli atti compiuti dall'interdetto, o dall'inabilitato senza l'assistenza dovuta, possono essere annullati nell'interesse della persona protetta.