Art. 435 C.C. – Ordine tra gli obbligati

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Pluralità di Obbligati

Più persone sono obbligate agli alimenti, la domanda deve essere proposta per prima contro il parente di grado più vicino. Se più persone sono nello stesso grado, il giudice provvede tenendo conto dell’ordine di precedenza stabilito nell’articolo 433.

Comma 2: Inidoneità dell’Obbligato Precedente

Se l’obbligato di grado più vicino non è in grado di adempiere in tutto o in parte, la domanda può essere proposta contro i successivi.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Stabilisce l'ordine con cui devono essere chiamati a somministrare gli alimenti i diversi soggetti tenuti per legge.

Contenuto

Chi ha diritto agli alimenti deve chiederli, secondo l'ordine stabilito dalla legge, prima al coniuge, poi ai figli e in loro mancanza ai discendenti prossimi, quindi ai genitori e in loro mancanza agli ascendenti prossimi, poi ai generi e alle nuore, ai suoceri e infine ai fratelli e alle sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani.

Profili applicativi

L'ordine legale evita incertezze su chi debba essere convenuto per primo in giudizio: solo se il soggetto collocato in una posizione anteriore non è in grado di adempiere, in tutto o in parte, l'obbligo si sposta sui soggetti collocati nelle posizioni successive.

In sintesi

Gli alimenti vanno richiesti seguendo un ordine preciso di obbligati, dal coniuge fino ai fratelli e sorelle, passando per figli, genitori e affini.