Art. 437 C.C. – Obbligo del donatario

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Prevalenza del Donatario

Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato (Art. 433 C.C.), a prestare gli alimenti al donante, a meno che non si tratti di donazione obnuziale o di donazione rimuneratoria.

Comma 2: Limite dell’Obbligo

L’obbligo, tuttavia, non può superare il valore della donazione ancora esistente nel patrimonio del donatario.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce un obbligo alimentare speciale, fondato non su un legame di famiglia ma sul rapporto di riconoscenza verso chi ha compiuto una liberalità.

Contenuto

Il donatario è tenuto a somministrare gli alimenti al donante con precedenza su ogni altro obbligato, salvo che si tratti di donazioni fatte in riguardo di un matrimonio o di donazioni remuneratorie, per le quali questo obbligo prioritario non opera.

Profili applicativi

La collocazione del donatario in posizione prioritaria riflette un principio di equità: chi ha beneficiato di una liberalità è chiamato per primo a soccorrere chi gliel'ha fatta, quando questi versi in stato di bisogno, prima ancora dei parenti più stretti.

In sintesi

Il donatario deve somministrare gli alimenti al donante con precedenza sugli altri obbligati, salvo le eccezioni previste per le donazioni matrimoniali o remuneratorie.