Art. 507 C.C. – Rilascio dei beni ai creditori e legatari

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Facoltà di Rilascio

L’erede con beneficio d’inventario, se non ha ancora provveduto alla liquidazione o se non è decaduto dal beneficio, può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari.

Comma 2: Formalità

Il rilascio si fa con atto ricevuto da notaio, e deve essere trascritto e annotato nel registro delle successioni.

Comma 3: Nomina Curatore

Il tribunale, su ricorso dell’erede o di uno degli interessati, nomina un curatore al quale il rilascio è fatto.

Comma 4: Responsabilità dell’Erede

L’erede è liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari dal momento in cui ha eseguito la consegna dei beni al curatore, ma non oltre tre anni dalla trascrizione del rilascio.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Offre una modalità alternativa al pagamento in denaro, utile quando il patrimonio ereditario è composto in prevalenza da beni diversi dal contante.

Contenuto

Se il patrimonio ereditario non è sufficiente in denaro a soddisfare i creditori e i legatari, l'erede può rilasciare loro, in luogo del pagamento, i beni ereditari stessi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge per la liquidazione.

Profili applicativi

Il rilascio dei beni evita all'erede la necessità di procedere a vendite forzate o comunque svantaggiose pur di reperire liquidità, consentendo una soluzione più flessibile quando il patrimonio ereditario è composto principalmente da beni in natura.

In sintesi

In mancanza di denaro sufficiente, l'erede può soddisfare i creditori rilasciando loro direttamente i beni ereditari.