Art. 540 C.C. – Quota riservata al coniuge separato

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Separazione Senza Addebito

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli **stessi diritti successori** del coniuge non separato (compresi i diritti di abitazione e uso ex Art. 539 C.C.).

Comma 2: Separazione con Addebito

Il coniuge cui sia stata addebitata la separazione ha diritto soltanto a un **assegno vitalizio** se al momento dell’apertura della successione godeva degli **alimenti** a carico del coniuge defunto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 540 c.c. disciplina la quota di legittima del coniuge superstite, attribuendogli sia una quota del patrimonio relitto sia i diritti reali di abitazione sulla casa familiare e di uso sui relativi mobili, diritti non computabili nella quota di legittima ma a questa aggiuntivi.

Contenuto

  1. Al coniuge è riservata la metà del patrimonio quando non concorre con figli.
  2. Quando concorre con un figlio, la quota del coniuge e quella del figlio si riducono ai sensi dell'art. 542 c.c.
  3. Al coniuge spettano sempre, indipendentemente dalla quota ereditaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
  4. I diritti di abitazione e uso non si computano nella quota di legittima del coniuge; vanno imputati alla quota di cui il coniuge può disporre per testamento.

Profili applicativi

I diritti di abitazione e di uso sono diritti reali limitati (artt. 1021-1022 c.c.) e garantiscono al coniuge superstite la possibilità di continuare ad abitare la casa familiare per tutta la vita, anche se la proprietà dell'immobile è attribuita ad altri eredi. Questi diritti si imputano alla quota disponibile del coniuge (non alla sua legittima), il che significa che il coniuge li riceve senza che questo incida sull'ammontare della sua riserva. La L. 76/2016 sulle unioni civili ha esteso i diritti successori e di abitazione anche al partner superstite dell'unione civile.

In sintesi

L'art. 540 c.c. riserva al coniuge superstite la metà del patrimonio (se non concorre con figli), più i diritti reali di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili, che si imputano alla quota disponibile e garantiscono la continuità abitativa indipendentemente dalla divisione ereditaria.