Art. 775 C.C. – Donazione fatta dall’incapace di intendere e di volere

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Annullabilità

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui l’atto è stato compiuto, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

Comma 2: Termine

L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Tutela chi, pur non essendo formalmente interdetto, si trovava in stato di incapacità naturale al momento della donazione.

Contenuto

La donazione fatta da persona che, pur non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

Profili applicativi

La particolare protezione accordata al donante incapace naturale riflette la gravità dell'atto donativo: chi si spoglia gratuitamente di un proprio bene senza piena consapevolezza merita una tutela rafforzata rispetto a quella prevista per gli atti a titolo oneroso.

In sintesi

La donazione fatta da chi era incapace di intendere e di volere, anche solo temporaneamente, può essere annullata.