Testo della norma
Comma 1: Annullabilità Post Mortem
La donazione fatta da impuberi, da interdetti o da inabilitati è annullabile anche se non è stata giudizialmente pronunziata l’interdizione o l’inabilitazione, e può essere impugnata dal donante, dai suoi eredi o aventi causa.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Esclude in via generale dalla possibilità di donare i soggetti la cui capacità di agire è limitata a tutela dei loro stessi interessi.
Contenuto
Non possono fare donazione i minori (impuberi), gli interdetti e, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, gli inabilitati, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge, come la donazione fatta nel contratto di matrimonio.
Profili applicativi
Il divieto di donare posto a carico di questi soggetti completa la disciplina generale sulla loro capacità di agire, impedendo che il loro patrimonio venga eroso da atti di liberalità privi di corrispettivo, potenzialmente pregiudizievoli per i loro interessi.
In sintesi
Minori, interdetti e inabilitati non possono di regola fare donazioni, salvo eccezioni previste dalla legge.