Art. 776 C.C. – Impuberi, interdetti e inabilitati

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Annullabilità Post Mortem

La donazione fatta da impuberi, da interdetti o da inabilitati è annullabile anche se non è stata giudizialmente pronunziata l’interdizione o l’inabilitazione, e può essere impugnata dal donante, dai suoi eredi o aventi causa.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Esclude in via generale dalla possibilità di donare i soggetti la cui capacità di agire è limitata a tutela dei loro stessi interessi.

Contenuto

Non possono fare donazione i minori (impuberi), gli interdetti e, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, gli inabilitati, salve le eccezioni specificamente previste dalla legge, come la donazione fatta nel contratto di matrimonio.

Profili applicativi

Il divieto di donare posto a carico di questi soggetti completa la disciplina generale sulla loro capacità di agire, impedendo che il loro patrimonio venga eroso da atti di liberalità privi di corrispettivo, potenzialmente pregiudizievoli per i loro interessi.

In sintesi

Minori, interdetti e inabilitati non possono di regola fare donazioni, salvo eccezioni previste dalla legge.