Testo della norma
Comma 1: Capacità Richiesta
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni.
Comma 2: Eccezione per Minori e Inabilitati
Sono capaci di fare donazione:
1. Le persone autorizzate dal tribunale ad esercitare l’impresa, nei limiti della loro autorizzazione (Art. 397 C.C.);
2. I minori e gli inabilitati, nel contratto di matrimonio (convenzioni matrimoniali), solo con l’assistenza dei loro tutori o curatori e con l’autorizzazione dell’autorità tutelare (Art. 138 C.C.).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Individua i requisiti soggettivi necessari per poter validamente disporre di un proprio bene a titolo di donazione.
Contenuto
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni; la capacità di donare si valuta con particolare rigore, trattandosi di un atto che comporta un impoverimento del donante senza corrispettivo.
Profili applicativi
Il particolare rigore nella valutazione della capacità di donare riflette la natura dell'atto: a differenza di un contratto a titolo oneroso, la donazione non comporta alcun vantaggio economico per chi la compie, esponendolo quindi a un rischio maggiore di scelte avventate o mal ponderate.
In sintesi
Può donare solo chi ha la piena capacità di disporre dei propri beni, valutata con particolare rigore.