Art. 774 C.C. – Capacità di donare

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Capacità Richiesta

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni.

Comma 2: Eccezione per Minori e Inabilitati

Sono capaci di fare donazione:
1. Le persone autorizzate dal tribunale ad esercitare l’impresa, nei limiti della loro autorizzazione (Art. 397 C.C.);
2. I minori e gli inabilitati, nel contratto di matrimonio (convenzioni matrimoniali), solo con l’assistenza dei loro tutori o curatori e con l’autorizzazione dell’autorità tutelare (Art. 138 C.C.).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua i requisiti soggettivi necessari per poter validamente disporre di un proprio bene a titolo di donazione.

Contenuto

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni; la capacità di donare si valuta con particolare rigore, trattandosi di un atto che comporta un impoverimento del donante senza corrispettivo.

Profili applicativi

Il particolare rigore nella valutazione della capacità di donare riflette la natura dell'atto: a differenza di un contratto a titolo oneroso, la donazione non comporta alcun vantaggio economico per chi la compie, esponendolo quindi a un rischio maggiore di scelte avventate o mal ponderate.

In sintesi

Può donare solo chi ha la piena capacità di disporre dei propri beni, valutata con particolare rigore.