Art. 771 C.C. – Nullità della divisione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Pretermissione Erede

È nulla la divisione nella quale il testatore non abbia compreso alcuno degli eredi istituiti o dei legittimari.

Comma 2: Erede Condizionale/Nato

L’omissione non vizia la divisione se è dovuta all’esistenza di un soggetto che è erede sotto condizione sospensiva o di un soggetto non ancora nato.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua i vizi più gravi che comportano la nullità, e non la semplice annullabilità o rescindibilità, della divisione.

Contenuto

La divisione è nulla se non vi hanno partecipato tutti coloro che dovevano intervenirvi in qualità di coeredi, oppure se è stata compiuta con la partecipazione di qualcuno che, in realtà, non possedeva tale qualità.

Profili applicativi

La sanzione della nullità, più grave rispetto a quella dell'annullabilità o della rescindibilità, riflette la particolare importanza del rispetto del litisconsorzio necessario tra tutti i coeredi già visto in materia di divisione.

In sintesi

La divisione è nulla se non vi hanno partecipato tutti i coeredi o se vi ha partecipato chi non aveva tale qualità.