Testo della norma
Comma 1: Attribuzione diretta
Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo anche la porzione non disponibile (quota di legittima).
Comma 2: Successione Legittima e Testamentaria
Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni non divisi sono attribuiti secondo la legge (successione legittima) o le disposizioni testamentarie non revocate (successione testamentaria).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 769 c.c. fornisce la definizione legale di donazione: il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un diritto proprio o assumendo verso la stessa un'obbligazione. La donazione è l'unico contratto che si caratterizza per la gratuità unilaterale e per l'elemento psicologico dello spirito di liberalità.
Contenuto
Profili applicativi
Lo spirito di liberalità distingue la donazione da altri negozi gratuiti: il comodato, il mutuo senza interessi e il mandato gratuito sono atti gratuiti ma non donazioni, perché mancano dell'arricchimento definitivo del beneficiario o dell'animus donandi. Le donazioni indirette — liberalità realizzate attraverso negozi formalmente diversi dalla donazione (intestazione di beni a terzi, pagamento del prezzo per conto altrui, accollo del debito altrui) — producono gli stessi effetti di impoverimento del donante e arricchimento del donatario ma non richiedono la forma pubblica. La donazione è revocabile per ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.) e per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.), a differenza degli atti di vendita che sono irrevocabili.
In sintesi
L'art. 769 c.c. definisce la donazione come il contratto con cui, per spirito di liberalità, il donante arricchisce il donatario trasferendogli un diritto o assumendo un'obbligazione verso di lui, con obbligo di forma pubblica notarile a pena di nullità.