Art. 766 C.C. – Rescissione di una transazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Transazione Precedente

L’azione di rescissione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posto termine alla lite sulla divisione.

Comma 2: Transazione Posteriore

Però, se la transazione interviene dopo una divisione già eseguita, l’azione di rescissione è ammissibile contro quest’ultima.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Tutela la stabilità delle transazioni con cui i coeredi hanno definito controversie realmente incerte relative alla divisione.

Contenuto

La transazione con cui i coeredi hanno composto le controversie relative alla divisione non può essere impugnata per lesione, quando essa sia stata stipulata su questioni realmente incerte e controverse tra le parti al momento della sua conclusione.

Profili applicativi

L'esclusione della rescissione per le transazioni genuine riflette il principio generale secondo cui chi accetta consapevolmente un compromesso su una questione incerta non può poi dolersi del risultato ottenuto, quando questo derivi proprio dall'incertezza che le parti hanno inteso superare.

In sintesi

Le transazioni genuine sulle controversie relative alla divisione non sono impugnabili per lesione.