Testo della norma
Comma 1: Atti di Alienazione/Transazione
L’azione di rescissione non è ammessa contro la vendita della quota ereditaria fatta a uno o più coeredi, né contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni sorte a causa della divisione o dell’esercizio dei diritti ereditari.
Comma 2: Esclusione dall’Errore
L’azione di annullamento per errore non è ammessa neppure contro gli atti previsti dal comma precedente.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Circoscrive l'ambito applicativo della rescissione per lesione ai soli atti che costituiscono in senso proprio una divisione.
Contenuto
Le regole sulla rescissione per lesione non si applicano agli atti che, pur avendo una funzione simile alla divisione, non ne costituiscono in senso proprio una (come la vendita di quote ereditarie), i quali restano soggetti alle regole generali previste per i contratti corrispondenti.
Profili applicativi
La distinzione tra divisione in senso proprio e altri atti dispositivi simili evita un'applicazione estensiva del particolare rimedio della rescissione per lesione a operazioni che, pur collegate alla comunione ereditaria, hanno natura giuridica diversa.
In sintesi
La rescissione per lesione si applica solo alla divisione in senso proprio, non ad altri atti simili come la vendita di quote.