Art. 761 C.C. – Riscossione di rendite non eseguite

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Garanzia Crediti Ereditari

Non è dovuta la garanzia per l’insolvenza del debitore di una rendita o di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l’insolvenza è sopravvenuta dopo la divisione.

Comma 2: Insolvenza Anteriore

La garanzia è dovuta se l’insolvenza o il deterioramento del credito si verifica prima della divisione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Estende la garanzia tra coeredi anche all'ipotesi in cui il bene assegnato consista in un credito o una rendita rivelatasi inesigibile.

Contenuto

Se un coerede ha ricevuto in assegnazione un credito o una rendita che risulta inesigibile per l'insolvenza del debitore, già esistente al momento della divisione, gli altri coeredi rispondono nei suoi confronti secondo le regole generali della garanzia tra coeredi.

Profili applicativi

L'estensione della garanzia ai crediti inesigibili tutela il coerede che ha ricevuto, in luogo di beni materiali, una posta attiva rivelatasi priva di valore per una situazione già esistente ma non conosciuta al momento della divisione.

In sintesi

Se un credito assegnato risulta inesigibile per insolvenza già esistente alla divisione, gli altri coeredi ne rispondono verso il coerede assegnatario.