Testo della norma
Comma 1: Garanzia dell’Evizione
I coeredi si garantiscono reciprocamente il godimento e la piena proprietà dei beni assegnati, contro ogni **molestia** o **evizione** proveniente da cause anteriori alla divisione.
Comma 2: Indennizzo
Se un coerede subisce evizione (perdita del bene), gli altri coeredi devono indennizzarlo in **proporzione del valore delle loro quote ereditarie**.
Comma 3: Insolvenza Garante
L’insolvenza del coerede garante (colui che non può pagare la sua quota di indennizzo) viene ripartita tra tutti gli altri coeredi, compreso l’erede che ha subito l’evizione, sempre in proporzione delle rispettive quote.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Introduce una garanzia reciproca tra i coeredi rispetto a vicende pregiudizievoli riguardanti i beni loro assegnati, che traggano origine da cause anteriori alla divisione.
Contenuto
I coeredi si devono reciproca garanzia per le molestie e le evizioni subite in relazione ai beni loro assegnati nella divisione, quando tali pregiudizi derivino da cause anteriori alla divisione stessa.
Profili applicativi
La garanzia reciproca completa il quadro di tutele previste per la divisione, assicurando che un coerede il quale, dopo la ripartizione, subisca l'evizione di un bene per una causa già esistente prima della divisione, non resti privo di rimedio nei confronti degli altri coeredi.
In sintesi
I coeredi si garantiscono reciprocamente contro molestie ed evizioni sui beni divisi, se derivanti da cause anteriori alla divisione.