Testo della norma
Comma 1: Calcolo dell’Indennità
L’indennità dovuta per evizione è il **valore del bene** al tempo in cui l’evizione è sofferta.
Comma 2: Frutti e Interessi
Se la causa dell’evizione era già sorta prima della divisione, gli interessi e i frutti sono dovuti dal momento in cui sono stati riscossi.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Precisa i criteri di quantificazione e di ripartizione dell'indennità dovuta al coerede che ha subito l'evizione di un bene assegnatogli.
Contenuto
L'indennità dovuta per evizione si determina in base al valore del bene al tempo in cui l'evizione si è verificata, ed è ripartita tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, con esclusione della parte che sarebbe dovuta dallo stesso coerede rimasto vittima dell'evizione.
Profili applicativi
Il criterio di valutazione al momento dell'evizione, anziché a quello della divisione, assicura che il coerede danneggiato riceva un ristoro corrispondente all'effettivo pregiudizio subito, mentre l'esclusione della propria quota evita che egli debba in parte risarcire sé stesso.
In sintesi
L'indennità per evizione si calcola al valore del bene al momento dell'evizione e si ripartisce tra i coeredi, escluso il coerede evitto.