Art. 760 C.C. – Casi in cui cessa la garanzia

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Cessazione Garanzia

La garanzia per evizione **cessa** in due casi:
1. Se l’evizione è avvenuta per **colpa** del coerede (ad esempio, per non aver fatto valere le sue difese);
2. Se il coerede non ha chiamato in giudizio gli altri coeredi, e gli altri coeredi provano che, se fossero stati chiamati, avrebbero potuto dimostrare che l’evizione non doveva avvenire.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua i limiti della garanzia reciproca tra coeredi già vista in generale, escludendola in situazioni particolari.

Contenuto

La garanzia reciproca tra coeredi per molestie ed evizioni non è dovuta quando l'evizione dipenda da colpa del coerede che l'ha subita, oppure quando questi abbia espressamente rinunciato alla garanzia al momento della divisione.

Profili applicativi

L'esclusione della garanzia in caso di colpa o rinuncia espressa evita che un coerede possa far ricadere sugli altri le conseguenze di un pregiudizio a lui stesso imputabile, o pretendere una tutela a cui abbia già consapevolmente rinunciato.

In sintesi

La garanzia tra coeredi non opera se l'evizione dipende da colpa del coerede leso o se questi vi ha espressamente rinunciato.