Art. 757 C.C. – Effetto dichiarativo della divisione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Retroattività

Ogni coerede è reputato essere stato solo e immediatamente successore in tutti i beni a lui pervenuti con la divisione, e di non aver mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 757 c.c. sancisce il principio dell'effetto dichiarativo della divisione ereditaria: la divisione non trasferisce diritti tra i coeredi, ma dichiara che ciascuno è sempre stato il solo e diretto successore nei beni assegnatigli dalla divisione, come se non fosse mai stato in comunione con gli altri.

Contenuto

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla massa per effetto della divisione, e si reputa che egli non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari. La divisione ha quindi effetto retroattivo all'apertura della successione: i diritti attribuiti con la divisione si considerano acquisiti direttamente dal defunto, non dagli altri coeredi. La retroattività della divisione ha conseguenze anche sui diritti reali costituiti da un coerede sui beni in comunione prima della divisione: se il bene viene assegnato ad un altro coerede, i diritti costituiti cadono retroattivamente (salvo la tutela dei terzi in buona fede).

Profili applicativi

L'effetto dichiarativo della divisione è analogo all'effetto dichiarativo previsto per altri negozi giuridici (come l'accertamento contrattuale), ma qui opera per presunzione di legge, senza necessità di una pronuncia giudiziale. La retroattività dell'effetto dichiarativo non opera sempre in modo assoluto: i terzi che abbiano acquistato diritti sui beni in comunione prima della divisione, in buona fede e a titolo oneroso, sono protetti dalle norme sulla pubblicità immobiliare (artt. 2643 ss. c.c.). L'effetto dichiarativo non esclude la garanzia per evizione e per vizi dei beni assegnati in divisione (artt. 759-762 c.c.).

In sintesi

L'art. 757 c.c. stabilisce che la divisione ha effetto dichiarativo: ciascun coerede si considera successore diretto del defunto nei beni assegnatigli fin dall'apertura della successione, con retroattività che comporta la decadenza dei diritti costituiti dagli altri coeredi sui medesimi beni prima della divisione.