Testo della norma
Comma 1: Rilevanza del Titolo
I coeredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari in **proporzione delle loro quote** e non oltre.
Comma 2: Titolo Esecutivo e Ipoteca
Il creditore con **titolo esecutivo** contro il defunto può rivolgersi anche contro i coeredi. Se l’obbligazione è ipotecaria, il creditore può agire contro l’erede assegnatario dell’immobile, salvo il **diritto di regresso** di quest’ultimo.
Comma 3: Rilascio dei Beni (Rimando)
Il coerede al quale è stato assegnato un immobile ipotecato, se non paga il debito, ha facoltà di **rilasciare l’immobile** ai creditori, come stabilito dal Titolo III del Libro Terzo.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Chiarisce la portata della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti ereditari, estesa anche al loro patrimonio personale.
Contenuto
Gli eredi rispondono dei debiti ereditari anche con i propri beni personali, ciascuno in proporzione alla propria quota, salva la responsabilità solidale verso i creditori nei casi specificamente previsti dalla legge.
Profili applicativi
Questa regola conferma che l'accettazione pura e semplice dell'eredità, a differenza di quella con beneficio d'inventario, espone l'erede a rispondere dei debiti ereditari senza limitazioni, coinvolgendo anche il patrimonio personale già posseduto prima della successione.
In sintesi
Gli eredi che hanno accettato puramente e semplicemente rispondono dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.