Art. 754 C.C. – Pagamento dei debiti e rilascio dei beni

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Rilevanza del Titolo

I coeredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari in **proporzione delle loro quote** e non oltre.

Comma 2: Titolo Esecutivo e Ipoteca

Il creditore con **titolo esecutivo** contro il defunto può rivolgersi anche contro i coeredi. Se l’obbligazione è ipotecaria, il creditore può agire contro l’erede assegnatario dell’immobile, salvo il **diritto di regresso** di quest’ultimo.

Comma 3: Rilascio dei Beni (Rimando)

Il coerede al quale è stato assegnato un immobile ipotecato, se non paga il debito, ha facoltà di **rilasciare l’immobile** ai creditori, come stabilito dal Titolo III del Libro Terzo.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Chiarisce la portata della responsabilità patrimoniale degli eredi per i debiti ereditari, estesa anche al loro patrimonio personale.

Contenuto

Gli eredi rispondono dei debiti ereditari anche con i propri beni personali, ciascuno in proporzione alla propria quota, salva la responsabilità solidale verso i creditori nei casi specificamente previsti dalla legge.

Profili applicativi

Questa regola conferma che l'accettazione pura e semplice dell'eredità, a differenza di quella con beneficio d'inventario, espone l'erede a rispondere dei debiti ereditari senza limitazioni, coinvolgendo anche il patrimonio personale già posseduto prima della successione.

In sintesi

Gli eredi che hanno accettato puramente e semplicemente rispondono dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.