Art. 753 C.C. – Immobile ipotecato

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Creditori Ipotecari

Il coerede che ha ricevuto un **immobile gravato da ipoteca** non è tenuto al pagamento del debito per intero (perché è un debito ereditario divisibile *pro quota*, Art. 752 C.C.). I creditori, tuttavia, conservano la loro garanzia ipotecaria per l’intero sul bene.

Comma 2: Diritto di Regresso

Il coerede che ha pagato il debito ipotecario per intero (per liberare l’immobile) o è stato costretto a subire l’espropriazione, ha **diritto di regresso** verso gli altri coeredi per la parte del debito che eccede la sua quota.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Coordina la ripartizione dei debiti con la situazione particolare in cui un immobile gravato da ipoteca comune viene assegnato a un solo coerede.

Contenuto

Se un immobile ereditario è gravato da ipoteca a garanzia di un debito comune a più eredi e viene assegnato per intero a uno di essi nella divisione, questi risponde per l'intero debito ipotecario nei confronti degli altri coeredi, salva la sua rivalsa verso gli altri per la quota di rispettiva competenza.

Profili applicativi

La regola evita che l'assegnazione dell'immobile a un solo coerede lasci gli altri esposti al rischio di dover comunque rispondere del debito ipotecario, individuando in chi riceve il bene il primo responsabile verso i coeredi, salva la successiva ripartizione interna.

In sintesi

Chi riceve un immobile gravato da ipoteca comune ne risponde per intero verso gli altri coeredi, salva rivalsa per le rispettive quote.