Art. 767 C.C. – Rescissione parziale

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Bene Ometto

L’omissione di uno o più beni ereditari non dà luogo a rescissione, ma soltanto a un supplemento della divisione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Consente di limitare gli effetti della rescissione ai soli beni effettivamente interessati dalla lesione, senza travolgere l'intera divisione.

Contenuto

Se la lesione riguarda solo alcuni beni compresi nella divisione, la rescissione può essere limitata a tali beni, lasciando ferma per il resto l'operazione divisionale già compiuta tra i coeredi.

Profili applicativi

La rescissione parziale privilegia la conservazione, per quanto possibile, dell'assetto già realizzato con la divisione, intervenendo solo sulla porzione effettivamente sproporzionata anziché imporre un nuovo, integrale, riassetto del patrimonio ereditario.

In sintesi

Se la lesione riguarda solo alcuni beni, la rescissione può essere limitata a quei beni, senza travolgere l'intera divisione.