Art. 770 C.C. – Lesione della legittima

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Rimedi per Lesione

Se, nella divisione fatta dal testatore (Art. 769 C.C.), la porzione assegnata ad alcuno dei legittimari è inferiore al valore della quota di legittima a lui spettante, il legittimario può esercitare l’azione di riduzione.

Comma 2: Esclusione della Rescissione

Non è ammessa l’azione di rescissione per lesione (Art. 763 C.C.), anche se risulta che la porzione assegnata sia inferiore di oltre un quarto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Coordina il rimedio della rescissione, già visto per la divisione ordinaria, con le specifiche tutele previste per i legittimari in caso di divisione fatta dal testatore.

Contenuto

Se la divisione fatta dal testatore lede la quota di legittima spettante a uno dei legittimari, questi può agire in riduzione secondo le regole generali già previste in materia successoria, senza che ciò comporti necessariamente la rescissione dell'intera divisione operata dal defunto.

Profili applicativi

La distinzione tra riduzione, a tutela della sola quota di legittima, e rescissione, a tutela dell'equilibrio generale tra coeredi, consente di applicare il rimedio più adatto alla situazione specifica, senza sovrapposizioni improprie tra i due istituti.

In sintesi

La divisione testamentaria lesiva della legittima si contesta con l'azione di riduzione, non necessariamente con la rescissione.