Art. 768 C.C. – Rapporti con i terzi

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma Unico: Irripetibilità

L’annullamento o la rescissione della divisione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi per effetto degli atti legalmente compiuti prima dell’annullamento o della rescissione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Tutela l'affidamento dei terzi che abbiano già acquistato diritti sui beni divisi, rispetto agli effetti dell'azione di rescissione.

Contenuto

L'azione di rescissione non pregiudica i diritti già acquistati dai terzi in buona fede sui beni oggetto della divisione, quando tale acquisto sia avvenuto prima della proposizione della domanda di rescissione.

Profili applicativi

La tutela dei terzi in buona fede assicura la sicurezza dei traffici giuridici relativi ai beni provenienti da una divisione ereditaria, evitando che l'azione tra coeredi, anche se fondata, possa travolgere acquisti già legittimamente compiuti da soggetti estranei alla controversia.

In sintesi

I diritti acquistati in buona fede dai terzi sui beni divisi restano fermi anche se la divisione viene poi rescissa.