Art. 779 C.C. – Donazione a favore di chi ha concorso all’interdizione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Incapacità a Ricevere

È nulla la donazione a favore di colui che ha sollecitato o promosso l’interdizione o l’inabilitazione del donante, anche se il donante ha consentito.

Comma 2: Estensione

La stessa sanzione si applica a coloro che, senza sollecitare o promuovere, hanno avuto parte nel procedimento di interdizione o inabilitazione (es. curatori provvisori, periti nominati dal giudice).

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Previene possibili condizionamenti indebiti da parte di chi ha avuto un ruolo nel procedimento di interdizione del donante.

Contenuto

È nulla la donazione a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima dell'approvazione del conto della tutela, così come quella a favore di chi ha concorso a far dichiarare l'interdizione, salvo che si tratti di persona legata al donante da stretto vincolo di parentela.

Profili applicativi

Il divieto elimina il rischio che chi ha avuto un ruolo nella gestione patrimoniale o nel procedimento di interdizione del donante possa sfruttare tale posizione per procurarsi liberalità a proprio vantaggio, in una fase in cui il donante potrebbe essere particolarmente vulnerabile.

In sintesi

Sono nulle le donazioni a favore di chi è stato tutore del donante o ha concorso alla sua interdizione, salvo stretta parentela.