Testo della norma
Il cambiamento di residenza produce effetti verso i terzi dal giorno della denuncia all’ufficio anagrafe.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Il cambiamento di residenza produce effetti verso i terzi dal giorno della denuncia all’ufficio anagrafe.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 80 c.c. disciplina il regime dei doni fatti dai promittenti l'uno all'altro o da terzi ad uno di essi in previsione del matrimonio, stabilendo l'obbligo di restituzione quando il matrimonio non venga celebrato, a prescindere dalla causa della mancata celebrazione.
Contenuto
Se il matrimonio non si celebra, ciascuno dei promittenti può domandare la restituzione dei doni che ha fatto all'altro in considerazione della promessa di matrimonio. L'azione di restituzione spetta anche ai terzi che abbiano fatto doni ad uno dei promittenti in vista del matrimonio. L'azione si prescrive in un anno dal giorno in cui i promittenti hanno avuto notizia della mancata celebrazione del matrimonio.
Profili applicativi
La restituzione dei doni non richiede che la rottura della promessa sia imputabile a uno dei promittenti: opera in modo oggettivo, per il solo fatto che il matrimonio non è stato celebrato, qualunque ne sia la causa (rottura unilaterale, morte, sopravvenuto impedimento). La Corte di cassazione ha chiarito che la norma si applica solo ai doni fatti in considerazione del matrimonio futuro, non a qualsiasi donazione tra i fidanzati: il nesso causale tra il dono e la prevista celebrazione è elemento costitutivo della fattispecie. Il termine di prescrizione annuale è perentorio e decorre dal momento in cui il promittente ha avuto concreta conoscenza della mancata celebrazione, non dalla rottura formale della promessa.
In sintesi
L'art. 80 c.c. stabilisce che, se il matrimonio non si celebra, i doni fatti in vista delle nozze devono essere restituiti a chi li ha effettuati, siano essi i promittenti stessi o terzi, con prescrizione di un anno dalla conoscenza della mancata celebrazione.