Art. 2581 C.C. – Trasferimento dei diritti di utilizzazione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

I diritti di utilizzazione sono trasferibili.

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina la possibilità di trasferire a terzi i diritti di utilizzazione economica derivanti dal diritto d'autore.

Contenuto

I diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore possono essere trasferiti a terzi nei modi e nelle forme previste dalla legge, mentre il diritto morale d'autore, strettamente personale, resta non trasferibile e permane in capo all'autore anche dopo la cessione dei diritti economici.

Profili applicativi

La distinzione tra trasferibilità dei diritti economici e intrasferibilità del diritto morale riflette la duplice natura del diritto d'autore, consentendo la circolazione economica dell'opera senza però recidere il legame personale tra l'autore e la propria creazione.

In sintesi

I diritti economici sull'opera possono essere trasferiti, mentre il diritto morale d'autore resta sempre personale e intrasferibile.