| TESTO DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO | Gli effetti patrimoniali della morte presunta sono l’**apertura della successione** e il trasferimento della **piena proprietà** dei beni agli eredi e legatari, come se la persona fosse morta. Questo è il punto di maggiore distinzione rispetto all’assenza, che concedeva solo il possesso temporaneo. Coloro che entrano in possesso dei beni ne hanno la **piena disponibilità** (possono venderli, donarli, ecc.), ma con l’onere iniziale di redigere un **inventario** per la possibilità, seppur remota, del ritorno del presunto morto. |
| ESEMPI PRATICI | Il figlio di un padre dichiarato morto presunto eredita un appartamento. Può venderlo o affittarlo senza restrizioni. L’unica cautela iniziale è la redazione di un inventario. Se si scopre in seguito che il padre era vivo, il figlio dovrà restituire l’appartamento, ma non sarà responsabile per i danni subiti se ha agito in buona fede (Art. 67 C.C.). |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Morte Presunta” → Freccia “Apertura Successione Legittima/Testamentaria”. Riquadro Risultato: “Eredi/Legatari” → Freccia “Piena Disponibilità dei Beni” (Condizione Iniziale: Inventario Obbligatorio). |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Morte Presunta” → Freccia “Apertura Successione Legittima/Testamentaria”. Riquadro Risultato: “Eredi/Legatari” → Freccia “Piena Disponibilità dei Beni” (Condizione Iniziale: Inventario Obbligatorio).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Morte Presunta” → Freccia “Apertura Successione Legittima/Testamentaria”. Riquadro Risultato: “Eredi/Legatari” → Freccia “Piena Disponibilità dei Beni” (Condizione Iniziale: Inventario Obbligatorio).
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