Testo della norma
Il Tribunale fissa un termine, da uno a sei mesi dall’ultima pubblicazione, per la comparizione dello scomparso o di chi abbia sue notizie. Se lo scomparso non compare, né si hanno notizie di lui, il tribunale pronuncia la sentenza.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 139 c.c. disciplina i debiti contratti dai coniugi nell'interesse della famiglia, stabilendo i criteri di responsabilità dei coniugi verso i creditori per le obbligazioni assunte nell'interesse del nucleo familiare. La norma tutela i creditori e definisce l'estensione della solidarietà passiva tra i coniugi per i debiti familiari.
Debiti familiari: responsabilità solidale e tutela dei creditori
La disciplina dei debiti familiari è la seguente: 1) responsabilità solidale: i debiti contratti da un coniuge nell'interesse della famiglia obbligano solidalmente entrambi i coniugi verso il creditore; il creditore può agire contro ciascuno dei coniugi per l'intero importo del debito familiare; 2) interesse della famiglia: l'interesse della famiglia è il presupposto per la responsabilità solidale; non ogni debito di un coniuge è debito familiare; devono essere debiti contratti per soddisfare bisogni della vita familiare comune; 3) debiti ordinari: i debiti per le spese ordinarie della vita familiare (alimentazione, abbigliamento, utenze, cure sanitarie, istruzione dei figli) sono tipicamente debiti familiari; il creditore non deve provare il consenso dell'altro coniuge per questi debiti; 4) debiti straordinari: i debiti per spese eccedenti l'ordinaria amministrazione (acquisto di beni di lusso, debiti di gioco, investimenti speculativi) non sono automaticamente debiti familiari; per questi il creditore deve provare che l'altro coniuge ha acconsentito o che il debito era comunque nell'interesse della famiglia; 5) tutela del coniuge non debitore: il coniuge che ha pagato un debito altrui nell'interesse familiare ha azione di regresso contro l'altro per la quota di propria competenza; il regime patrimoniale (comunione o separazione) incide sul riparto interno tra i coniugi; 6) regime patrimoniale e debiti: nella comunione legale, i beni comuni rispondono dei debiti familiari; nella separazione dei beni, ciascun coniuge risponde con il proprio patrimonio ma i debiti familiari rimangono solidali. La disciplina dei debiti familiari bilancia la tutela dei creditori con la protezione del coniuge non debitore.
Profili applicativi
La responsabilità solidale per i debiti familiari rileva nelle esecuzioni contro la famiglia: un creditore ha un credito per spese mediche urgenti sostenute per la cura di un familiare; il coniuge che ha contratto il debito è inadempiente; il creditore può agire esecutivamente anche contro l'altro coniuge per l'intero debito; l'altro coniuge può provare che il debito non era nell'interesse della famiglia o che era eccessivo per le risorse familiari; la prova è difficile perché le spese mediche urgenti sono tipicamente ritenute nell'interesse familiare.
In sintesi
I debiti contratti nell'interesse della famiglia obbligano solidalmente entrambi i coniugi; il creditore può agire contro ciascuno per l'intero importo; i debiti ordinari per la vita familiare sono automaticamente familiari; i debiti straordinari richiedono prova del consenso o dell'interesse familiare; il coniuge che paga ha regresso sull'altro per la quota di competenza; nella comunione legale i beni comuni rispondono dei debiti familiari; la solidarietà passiva tutela i creditori ma il coniuge non debitore può contestare la natura familiare del debito.