Testo della norma
Coloro che sono immessi nel possesso dei beni, o ai quali è devoluta l’eredità, devono, prima di disporre dei beni, fare l’inventario e dare cauzione per l’eventuale restituzione. In ogni caso, i frutti dei beni sono dovuti al presunto morto, se questi ritorna o ne è provata l’esistenza.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 142 c.c. disciplina la cessazione degli effetti dei provvedimenti adottati nelle controversie coniugali e la ripresa della vita familiare normale dopo la risoluzione del conflitto, stabilendo i meccanismi attraverso i quali i coniugi possono riconciliarsi e tornare alla gestione autonoma della propria vita familiare. La norma è il pendant delle disposizioni sull'intervento giudiziario.
Cessazione dei provvedimenti e riconciliazione coniugale: effetti giuridici
La disciplina della cessazione dei provvedimenti e della riconciliazione coniugale è la seguente: 1) revoca dei provvedimenti: i provvedimenti adottati dal giudice nelle controversie coniugali cessano con la riconciliazione dei coniugi o con il venir meno della situazione che li aveva giustificati; i coniugi possono chiedere congiuntamente la revoca dei provvedimenti in corso; 2) riconciliazione dei coniugi: la riconciliazione è il ritorno volontario alla vita comune dopo un periodo di conflitto o di separazione di fatto; la riconciliazione fa cessare i provvedimenti cautelari e provvisori adottati durante il conflitto; 3) effetti giuridici della riconciliazione: la riconciliazione riattiva i doveri coniugali reciproci nella loro pienezza; fa cessare l'efficacia degli accordi o provvedimenti che regolavano la separazione di fatto; nella separazione legale, la riconciliazione deve risultare da atto pubblico o deve essere dichiarata al giudice per avere effetti giuridici formali; 4) riconciliazione tacita: la riconciliazione può avvenire anche tacitamente, attraverso la ripresa della convivenza e dei rapporti coniugali; la riconciliazione tacita è rilevante per escludere l'efficacia di accordi precedenti o l'invocabilità di certi comportamenti come cause di addebito; 5) separazione dopo la riconciliazione: se i coniugi si riconciliano e poi si separano di nuovo, non possono invocare cause di addebito anteriori alla riconciliazione; la riconciliazione ha effetto sanante sulle violazioni coniugali precedenti; 6) modifica degli accordi separativi: dopo la riconciliazione, gli accordi patrimoniali stipulati durante la separazione devono essere rinegoziati se le parti vogliono modificare il regime patrimoniale. La riconciliazione è un atto profondamente personale con importanti effetti giuridici sull'assetto familiare.
Profili applicativi
La riconciliazione rileva nelle procedure di separazione: i coniugi si stanno separando e hanno adottato accordi provvisori su mantenimento e affidamento; poi decidono di riconciliarsi; la riconciliazione fa cessare gli accordi provvisori; se poi si separano di nuovo, non possono invocare le cause di addebito precedenti alla riconciliazione; devono ricominciare la procedura di separazione come se fosse la prima volta senza far valere comportamenti anteriori alla riconciliazione; questo è un incentivo alla riflessione prima di riconciliarsi formalmente.
In sintesi
I provvedimenti nelle controversie coniugali cessano con la riconciliazione o il venir meno della situazione che li giustificava; la riconciliazione riattiva pienamente i doveri coniugali e fa cessare gli accordi di separazione di fatto; nella separazione legale la riconciliazione deve risultare da atto pubblico o dichiarazione al giudice; la riconciliazione tacita (ripresa della convivenza) è rilevante per l'esclusione delle cause di addebito precedenti; dopo la riconciliazione non si possono invocare comportamenti anteriori come cause di addebito; ha effetto sanante sulle violazioni coniugali precedenti.