Art. 144 C.C. – Diritti del coniuge nel caso di ritorno

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Il matrimonio contratto dal coniuge del presunto morto è nullo, ma restano salvi gli effetti civili a favore del coniuge che al momento del matrimonio era in buona fede (matrimonio putativo). Non è ammessa la separazione personale né lo scioglimento degli effetti civili, salvo che il coniuge del presunto morto non abbia contratto nuovo matrimonio.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina l'accordo sull'indirizzo della vita familiare e la scelta della residenza della famiglia.

Contenuto

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia. A ciascun coniuge spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Profili applicativi

La norma sancisce la gestione consensuale della famiglia: non vi è un coniuge che detta le regole e uno che le subisce. In caso di disaccordo sulla residenza o sull'indirizzo di vita, può intervenire il giudice su istanza di uno dei coniugi. Il rifiuto ingiustificato di trasferirsi nella residenza familiare può integrare violazione del dovere di coabitazione (art. 143) e rilevare in sede di addebito della separazione.

In sintesi

I coniugi concordano insieme l'indirizzo della vita familiare e la residenza della famiglia, con piena parità e tenendo conto delle esigenze di entrambi e del nucleo familiare.