Art. 145 C.C. – Intervento del Giudice

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

In caso di disaccordo tra i coniugi sull’indirizzo della vita familiare e sulla residenza, ciascuno dei coniugi può ricorrere senza formalità al giudice. Il giudice, sentiti i coniugi e i figli maggiori, se necessario, tenta di raggiungere una conciliazione; se non vi riesce e lo ritiene opportuno, adotta la soluzione che reputa più adeguata alle esigenze dell’unità familiare e in particolare all’interesse dei figli.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 145 c.c. disciplina l'accordo dei coniugi quale strumento di risoluzione delle divergenze sull'indirizzo della vita familiare, stabilendo il principio che i coniugi devono cercare di accordarsi e, quando non vi riescono, possono ricorrere al giudice per la composizione del conflitto. La norma si inserisce nella disciplina dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio definendo il metodo di gestione dei contrasti.

Accordo dei coniugi: composizione delle divergenze e ricorso al giudice

L'accordo dei coniugi nella disciplina familiare è regolato come segue: 1) primato dell'accordo: i coniugi devono concordare tra loro le scelte riguardanti l'indirizzo della vita familiare, la residenza, l'educazione dei figli; l'accordo è il metodo ordinario e preferito di gestione della vita familiare; il diritto non impone soluzioni ma rimanda alla volontà dei coniugi; 2) oggetto dell'accordo: l'accordo può riguardare l'indirizzo della vita familiare (valori, stile di vita, priorità), la residenza della famiglia, l'educazione e la cura dei figli, la gestione del patrimonio familiare, la suddivisione dei ruoli domestici; 3) mancato accordo: quando i coniugi non riescono a mettersi d'accordo su una questione rilevante per la vita familiare, ciascuno può rivolgersi al giudice; il ricorso al giudice è un rimedio di ultima istanza dopo che i coniugi hanno tentato senza successo di trovare un accordo; 4) mediazione familiare: prima del ricorso al giudice, i coniugi possono tentare la mediazione familiare per trovare un accordo con l'aiuto di un mediatore professionale; la mediazione familiare è promossa dal legislatore come strumento preferibile al contenzioso; 5) decisione del giudice: se i coniugi non si accordano e non vogliono ricorrere alla mediazione, il giudice può adottare i provvedimenti necessari nell'interesse della famiglia; la decisione del giudice si sostituisce all'accordo mancante e vincola entrambi i coniugi; 6) accordo e autonomia coniugale: l'accordo tra coniugi può anche derogare ai modelli familiari tipici; i coniugi sono liberi di organizzare la propria vita secondo le proprie preferenze purché rispettino i doveri fondamentali e i diritti dei figli. L'accordo dei coniugi è il pilastro dell'autonomia familiare nell'ordinamento italiano.

Profili applicativi

L'accordo tra coniugi è rilevante nelle questioni sull'educazione dei figli: i genitori hanno idee radicalmente diverse sull'educazione religiosa dei figli; uno vuole impartire un'educazione religiosa intensa e l'altro è laico e si oppone; non riescono ad accordarsi; possono ricorrere al giudice che valutera l'interesse del figlio e adotterà una soluzione equilibrata; il giudice tenderà a garantire l'esposizione del figlio a entrambe le visioni nel rispetto della libertà di coscienza; la decisione del giudice prevale sull'accordo impossibile.

In sintesi

I coniugi devono concordare le scelte riguardanti l'indirizzo della vita familiare, la residenza e l'educazione dei figli; l'accordo è il metodo ordinario e preferito; quando manca l'accordo i coniugi possono tentare la mediazione familiare o ricorrere al giudice; il giudice adotta i provvedimenti necessari nell'interesse della famiglia sostituendo l'accordo mancante; i coniugi sono liberi di organizzare la vita familiare secondo le proprie preferenze purché rispettino doveri fondamentali e diritti dei figli; l'accordo è il pilastro dell'autonomia familiare.