Art. 148 C.C. – Concorso negli oneri

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

I coniugi devono adempiere i loro obblighi verso i figli in proporzione alle rispettive sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Qualora i genitori non abbiano mezzi sufficienti, gli altri ascendenti (nonni) sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 148 c.c. regola il riparto degli oneri economici del matrimonio — mantenimento del nucleo familiare, istruzione ed educazione dei figli — tra i coniugi, sancendo il principio di proporzionalità alle rispettive capacità patrimoniali e professionali.

Contenuto

Entrambi i coniugi sono tenuti a concorrere al mantenimento della famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo. La prestazione del lavoro casalingo è espressamente equiparata a quella lavorativa retribuita ai fini del calcolo del contributo. Se un coniuge non adempie all'obbligo, il tribunale può, su richiesta dell'altro, disporre che una quota dei redditi dell'obbligato sia versata direttamente all'altro coniuge o agli istituti di credito presso i quali il coniuge adempiente ha contratto debiti per le necessità familiari.

Profili applicativi

Il riconoscimento del lavoro casalingo come prestazione equivalente a quella professionale ha rilevanza sistematica nella liquidazione del regime patrimoniale e nella quantificazione degli assegni in caso di separazione o divorzio. Il contributo non deve essere necessariamente pecuniario: può tradursi in prestazioni in natura, nella gestione della casa, nell'accudimento dei figli. Il rimedio della distrazione giudiziale dei redditi è misura esecutiva tipica del diritto di famiglia, esperibile in alternativa all'esecuzione ordinaria sui beni del coniuge inadempiente.

In sintesi

L'art. 148 c.c. stabilisce che entrambi i coniugi contribuiscono al mantenimento della famiglia in proporzione alle loro risorse, equiparando il lavoro casalingo a quello professionale, e consente la distrazione giudiziale dei redditi in caso di inadempimento.