Testo della norma
La separazione personale può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. La separazione può essere chiesta per una delle cause ammesse o per il semplice venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 150 c.c. disciplina la separazione consensuale dei coniugi, stabilendo le condizioni e la procedura per la separazione basata sull'accordo tra i coniugi stessi. La separazione consensuale è la forma più diffusa di separazione nel sistema italiano per la sua rapidità e per il maggiore controllo che lascia ai coniugi sull'assetto della propria vita post-coniugale.
Separazione consensuale: procedura, contenuto e omologazione
La separazione consensuale è disciplinata come segue: 1) accordo dei coniugi: la separazione consensuale è fondata sull'accordo di entrambi i coniugi sulla separazione e sulle sue condizioni; entrambi devono essere d'accordo sulla volontà di separarsi e sulle condizioni dell'affidamento dei figli, del mantenimento e dell'assegnazione della casa coniugale; 2) contenuto dell'accordo: l'accordo di separazione consensuale deve regolare: l'affidamento e i tempi di frequentazione dei figli minori, il mantenimento dei figli, l'eventuale mantenimento del coniuge economicamente più debole, l'assegnazione della casa coniugale; 3) omologazione del tribunale: l'accordo di separazione consensuale deve essere omologato dal tribunale; il tribunale verifica che l'accordo sia frutto di volontà libera e consapevole e che le condizioni sui figli tutelino adeguatamente il loro interesse; senza omologazione l'accordo non produce effetti giuridici; 4) negoziazione assistita: dal 2014 (D.L. 132/2014) è possibile separarsi consensualmente anche mediante negoziazione assistita davanti agli avvocati senza ricorrere al tribunale; l'accordo viene trasmesso alla Procura della Repubblica per il nulla osta; se ci sono figli minori il tribunale mantiene il controllo; 5) modifica degli accordi: le condizioni della separazione consensuale possono essere modificate su accordo dei coniugi o su domanda di uno di loro se la situazione è cambiata; la modifica richiede un nuovo accordo omologato o un provvedimento del giudice; 6) separazione consensuale e divorzio: la separazione consensuale apre un periodo di sei mesi al termine del quale i coniugi possono chiedere il divorzio; il divorzio consensuale segue la stessa logica della separazione consensuale. La separazione consensuale è la via più efficiente per regolare la crisi matrimoniale quando i coniugi mantengono un dialogo.
Profili applicativi
La separazione consensuale è rilevante nella maggioranza dei procedimenti di separazione: i coniugi si accordano sulla separazione e le sue condizioni; si recano dal giudice con un accordo già formato su affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, mantenimento mensile del padre, nessun mantenimento tra coniugi (entrambi economicamente autosufficienti), casa assegnata al genitore collocatario; il tribunale omologa l'accordo verificando che le condizioni sui figli tutelino adeguatamente i loro interessi; la procedura è rapida e risolve la crisi con il minimo conflitto.
In sintesi
La separazione consensuale si basa sull'accordo di entrambi i coniugi sulla volontà di separarsi e sulle condizioni; l'accordo deve regolare affidamento e mantenimento dei figli, eventuale mantenimento del coniuge più debole e casa coniugale; richiede omologazione del tribunale che verifica la tutela dei figli; dal 2014 è possibile la negoziazione assistita davanti agli avvocati senza tribunale (salvo figli minori); le condizioni possono essere modificate su accordo o domanda giudiziale; apre il periodo di sei mesi prima della domanda di divorzio; è la via più efficiente quando i coniugi mantengono un dialogo.